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     Il Copyright ©

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    MessaggioOggetto: Il Copyright ©   Ven 28 Ott 2011 - 23:23


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    Cos'è il Copyright

    Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è la forma del diritto d'autore in uso nel mondo anglosassone, in tempi recenti sempre più prossimo a divenire sinonimo del diritto di riproduzione vigente in Italia. È solitamente abbreviato con il simbolo ©.
    La legge sul diritto d'autore, impropriamente conosciuta come "copyright", consente di proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative, in particolare le opere letterarie, musicali, cinematografiche, i disegni, le fotografie ed i programmi per computer. Ciò che si protegge non è l'idea in sé di fornire un certo servizio o di realizzare una certa opera, ma il modo in cui essa si esprime, la sua forma di attuazione tangibile.
    I prodotti software e i contenuti informativi, salvo diverse specifiche indicazioni, possono essere scaricati o utilizzati solo per uso personale, o comunque non commerciale citando la fonte. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.



    Breve Storia Del Copyright

    La storia del copyright ci spiega come esso sia nato per proteggere un modello di business e non gli interessi degli artisti. E sia stato originato dalla censura.
    La prima legge sul copyright fu una legge di censura. Essa non aveva niente a che fare con la protezione dei diritti degli autori o con il loro incoraggiamento a produrre nuove opere. Nell’Inghilterra del sedicesimo secolo i diritti degli autori non correvano alcun rischio ed il recente arrivo della macchina per stampare (la prima macchina per copiare del mondo) era qualcosa che stimolava gli scrittori. Così stimolante, infatti, che il governo inglese cominciò a preoccuparsi per le troppe opere che venivano prodotte. La nuova tecnologia, per la prima volta, stava rendendo ampiamente disponibili letture sediziose ed il governo aveva bisogno urgente di controllare il fiume di materiale stampato, essendo allora la censura una funzione amministrativa legittima come la costruzione di strade.
    Il metodo scelto dal governo fu di stabilire una corporazione privata di censori, la London Company of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra), i cui profitti sarebbero dipesi da quanto bene essi avrebbero realizzato il proprio lavoro. Agli Stationers fu concesso il diritto su tutta la stampa in Inghilterra, sia per le vecchie opere che per le nuove, come premio per mantenere un occhio stretto su ciò che veniva pubblicato. Il loro documento di concessione diede loro non solo il diritto esclusivo di stampare, ma anche il diritto di cercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati e addirittura di bruciare i libri stampati illegalmente. La Company of Stationers diventò, in effetti, la polizia privata, dedita al profitto, del governo.
    Per circa un secolo e mezzo questa associazione funzionò bene per il governo e per gli Stationers. Gli Stationers trassero profitto dal loro monopolio e il governo esercitò il controllo sulla diffusione delle informazioni.
    Tuttavia, verso la fine del diciassettesimo secolo, a causa di maggiori cambiamenti politici, il governo allentò le sue politiche censorie e fece terminare il monopolio degli Stationers.
    Gli Stationers basarono la loro strategia su un riconoscimento decisivo, che è rimasto da allora alle aziende editoriali fino a oggi: gli autori non hanno i mezzi per distribuire le proprie opere. Scrivere un libro richiede solo penna, carta e tempo. Ma la distribuzione di un libro richiede presse per la stampa, reti di trasporto ed investimenti iniziali in materiali e macchine compositrici. Le persone che scrivono avranno sempre bisogno della collaborazione di un editore per rendere il loro lavoro disponibile alla generalità.
    La loro strategia usò questo fatto fino al massimo vantaggio. Essi andarono in Parlamento e fornirono l’argomento, basato sulla “storiella”, che gli autori avevano un inerente diritto di proprietà naturale su ciò che scrivevano e che inoltre questa proprietà poteva essere trasferita ad altre parti per contratto, come ogni altra forma di proprietà. Il loro argomento riuscì a convincere il Parlamento. Gli Stationers avevano fatto in modo da evitare l’odio verso la censura, poiché i nuovi diritti di riproduzione avrebbero avuto origine dall’autore, ma essi sapevano che gli autori avrebbero avuto ben poche possibilità di scelta oltre che firmare per trasferire questi diritti ad un editore per la pubblicazione. Ci fu qualche disputa giudiziaria e politica sui dettagli, ma alla fine tutte e due le metà dell’argomento degli Stationers sopravvissero essenzialmente intatte e diventarono parte della statutory law inglese. Il primo copyright riconoscibilmente moderno, lo Statute of Anne (Statuto di Anna) fu approvato nel 1710.
    Nel 1886, il 9 settembre, per i rapporti con gli stranieri fu costituita l'Unione internazionale di Berna, che coordina i rapporti in questo campo, di tutti i paesi mondiali iscritti, alla quale l'Italia ha aderito ed è ancora oggi operante.

    Nel 1984, [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] e la [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] hanno sviluppato un meccanismo che si basa sul copyright per promuovere un'ampia gamma di diritti relativi al software e per fare in modo (è questa l'innovazione) che questi diritti non vengano sottratti in nessun modo: tenendo conto di un doppio senso della lingua inglese (nella quale "right" significa sia "diritto" che "destra") hanno denominato questo meccanismo come copyleft (volendo la parola "left" dire "lasciato", participio passato di "leave", oppure "sinistra"); tale principio è stato ampliamente applicato nell'ambito del [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].
    Attualmente, con l'avvento di Internet e delle nuove tecnologie le leggi sul copyright sono sempre più severe e difficili da far rispettare. La tendenza è che la copia di opere coperte da diritti d'autore sia legittima se fatta senza scopo di lucro e ad uso privato, come avviene per le fotocopie dei libri contenuti nelle pubbliche biblioteche comunali, mentre sia illegittima se fatta a scopo di lucro.



    Diritto d'Autore

    Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti nazionali, è quella branca dell'ordinamento italiano che disciplina l'attribuzione a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo di un insieme di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera. Esso è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in numerose occasioni in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana.Oggetto del diritto d'autore è un bene immateriale, ben distinto dal possesso (od anche dalla proprietà) del mero supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale l'opera è fruibile. Il supporto in quanto tale è infatti di proprietà di chi lo acquista (avendo pagato il prezzo per supporto e diritti), ma il diritto d'autore continua a sussistere, perciò il proprietario del supporto non ha facoltà illimitata di utilizzo, bensì solo quelle facoltà consentite dal titolare secondo la legge.
    Il diritto consiste di due elementi fondamentali: in primo luogo, il diritto alla nominalità dell'opera (anche detto diritto morale), per il quale ciò che è stato creato dall'autore deve essere riferito all'autore medesimo, evitando che altre persone possano gloriarsi di quanto da lui fatto. Secondariamente, il diritto contiene la facoltà di sfruttamento economico. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (meglio sarebbe chiamarlo licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile.




    Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).

    Il [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.).



    Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati

    Grande interesse hanno argomenti come la legittimità della distribuzione gratuita di musica via Interenet. In realtà, la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. E di recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale.

    Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.
    Relativamente ai TESTI DELLE CANZONI, vale quanto già riferito per le opere testuali in generale. Essi non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici.

    I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
    Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILMATI godono pure di un'analoga tutela. È solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.



    Fotografie, foto artistiche, ritratti

    Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
    Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:

    --1.il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
    --2.l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
    --3.il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

    In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.

    Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all’art. 2 della [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

    Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.



    Testi, scritti, articoli, e-mail

    Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tanto meno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.
    Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di teatro).



    Programmi informatici, software, codici, layout

    Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore.

    La violazione delle norme sul [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con fini di lucro.

    In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.



    Alcune domande ed esempi pratici

    Come si fa a registrare il copyright di materiale intellettuale? E nel caso di un software?

    La definizione di "materiale intellettuale" è piuttosto generica in quanto può comprendere sia oggetti che rientrano nella legge sul diritto di autore sia oggetti che devono essere brevettati. Il copyright si ottiene solo per creazioni del primo tipo, ovvero protette dalla legge d'autore, e lo si ottiene automaticamente con la creazione dell'opera anche se per facilitare la soluzione di eventuali dispute e poter validamente richiedere il pagamento di royalty occorre effettuare alcuni depositi che variano a seconda del tipo di soluzione realizzata.



    Cosa significa la scritta "COPYRIGHT, tutti i diritti riservati all'autore"?

    E' la famosa "copyright notification", l'informazione che deve essere inserita sui libri, ma anche sui dischi, sui filmati, sulle pagine internet e sui documenti che godono della protezione del diritto d'autore, per avvisare il lettore che il materiale che ha a disposizione non è liberamente riproducibile, bensì sottoposto a copyright.

    I testi immessi sulla rete internet sono tutelati dalla legge sul [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] al pari di tutti gli altri testi diffusi in modo tradizionale o dei libri stessi, per cui sulle pagine da lei scritte vanta pienamente i diritti previsti dalla legge. In particolare, nella sua qualità di autore del testo, lei ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e modificarlo in modo che nessun’altro possa farlo senza il suo consenso. Pertanto, il fatto che altri abbiano copiato i suoi scritti e li abbiano riprodotti all’interno di alcune pagine internet, configura un illecito contro il quale si può agire in giudizio al fine di ottenere l’accertamento del diritto e l’interdizione della violazione, ai sensi dell’art. 156 Legge Autore. Il problema di fondo, in situazioni come queste, è legato alla prova ovvero alla dimostrazione del fatto che lei è effettivamente il vero titolare del diritto sui testi, avendoli scritti lei per primo. Supponendo che non sia stato effettuato alcun deposito presso la [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link], la prova sarà in questo caso lasciata ad altri elementi, quali una stampa con data certa delle pagine internet, files sui quali sia possibile rinvenire traccia della data di elaborazione, copia su CD dei testi, testimonianze rese da terzi. Si tratta, per quanto possa sembrare banale, di una difficoltà non di poco conto, in quanto di fronte alla certezza che lei ha dei suoi diritti sul materiale che le è stato copiato, c’è una forte incertezza nel dimostrarla. Per questo motivo sarebbe sempre opportuno effettuare almeno una copia dei testi che si rielaborano e depositarla presso la [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] o tramite invio a se stessi, in modo da avere uno strumento che consenta di far valere le proprie ragioni con minore difficoltà.




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    MessaggioOggetto: Re: Il Copyright ©   Ven 28 Ott 2011 - 23:24


    Il Copyright © passa da 50 a 70 anni


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    A partire dal 12 settembre 2011, dopo l’approvazione ai voti del Consiglio dell’Unione Europea, i termini per la tutela della proprietà intellettuale su brani e performance (copyright) sono cambiati, passando da 50 a 70 anni, prolungando così il diritto e limitando lo sfruttamento dei contenuti.

    In questo modo, si intende garantire musicisti e cantanti, affinché per tutta la vita possano godere dei vantaggi derivanti dalle loro performance senza dover incorrere in problemi in età avanzata.

    Il copyright sulle opere scade ora al 70esimo anno successivo al decesso di tutte le persone coinvolte nella creazione. Entro due anni a partire dal 12 settembre 2011 i singoli stati membri dell’UE avranno il dovere di adeguare le direttive nazionali.

    Gli oppositori a tale direttiva, sottolineano che i vantaggi per gli artisti saranno relativi, mentre l’ostacolo per la diffusione della cultura diventa ancora più grande e oltretutto sarà un elemento stabilito per legge.




    Fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]


    LEO

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