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     Offshore e paradisi fiscali - La frontiera tra il legale e l'illegale

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    MessaggioOggetto: Offshore e paradisi fiscali - La frontiera tra il legale e l'illegale   Lun 24 Mag 2010 - 23:08


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    Offshore e paradisi fiscali - La frontiera tra il legale e l'illegale


    Offshore, definizione:

    Si tratta di un termine generalmente utilizzato impropriamente.Offshore: significa letteralmente fuori dalle acque territoriali o in caso di una operazione finanziaria realizzata fuori dal Paese di residenza (operazione extraterritoriale). In finanza una società offshore indica imprese fittizie create in centri finanziari con un livello di imposte molto basso, che di solito si trovano su isole (come le Isole Cayman o le Bahamas) ma non necessariamente. Spesso utilizzato come sinonimo di paradiso fiscale.


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    Queste società sono spesso usate per nasconderne il proprietario o beneficiario di determinati beni, per vari motivi oppure per ridurre in qualche modo la pressione fiscale di altri paesi. In realtà, proprio perché non è illegale, tutte le multinazionali hanno società offshore costituite in paesi dal regime fiscale agevolato, per una più accettabile tassazione degli utili. Questo solitamente viene studiato dai manager delle compagnie attraverso lo strumento dell’ingegneria finanziaria. Esistono paesi indicati in black list dagli uffici tributari italiani, quindi chi apre società offshore in paesi inseriti in apposite black list, rimarranno comunque sottoposte a indeducibilità e quindi non saranno utili per abbassare il carico fiscale. Da osservare che non tutti i centri off-shore si trovano sulle isole, come indicato dal primo significato; basti pensare, a titolo di esempio, alla Svizzera, Dublino e Delaware (USA), Lichtenstein, ecc.

    Offshore viene considerata ogni giurisdizione al di fuori della nazione di residenza

    Per esempio il Canada può essere considerato una giurisdizione offshore per i cittadini degli USA allo stesso modo di Bahamas, Nevis, Svizzera, Gran Bretagna o qualsiasi altro stato che non sia territorio USA. Allo stesso modo gli Stati Uniti possono essere considerati una giurisdizione offshore per Canadesi, Europei e chiunque altro non sia cittadino americano.


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    Società offshore

    Tecnicamente, il termine società offshore identifica semplicemente una società costituita in uno stato estero. Tuttavia, è invalso l'uso di riferire questa denominazione a società che offrono condizioni fiscali favorevoli.Uno degli obiettivi più frequenti collegati alla creazione di una società offshore è la riduzione dell'imposizione fiscale; ma tramite una società opportunamente configurata è anche possibile ottenere altri vantaggi: protezione del patrimonio, semplificazione della burocrazia, ottimizzazione dei costi, riservatezza.

    Nei confronti degli stati a fiscalità privilegiata, che, in quanto tali, attirano gli investimenti di soggetti residenti in stati a fiscalità ordinaria e sottraggono quindi a questi ultimi risorse economiche, è da sempre in atto una politica di criminalizzazione, da parte dei mass media e degli stessi governi degli stati onshore. Va ricordato però che, nonostante l'ammanco fiscale causato dalle aziende offshore ai cittadini di uno stato a fiscalità ordinaria, resta attualmente legale per un soggetto residente in qualsiasi stato creare e utilizzare una società offshore.


    Offshore è illegale?

    Assolutamente no. Molte persone pensano che costituire società all’estero sia una cosa illegale o addirittura fraudolenta. Invece non è cosi. Si tratta di società assolutamente legali nella giurisdizione che le ospitano e sono validamente costituite ed operanti. I vantaggi sono determinati dal fatto che l’imprenditore sceglie lo stato in cui costituirla a seconda che essa abbia o meno le agevolazioni fiscali od operative che gli necessitano.
    E’ possibile infatti scegliere di aprire una società in un paese a fiscalità mite (come ad esempio la Svizzera) oppure in un paese nel quale vigono determinate leggi che agevolano l’impresa in alcuni settori specifici.
    La Svizzera in questo senso è un paese molto vantaggioso sia in quanto possiede tassazione moderata, sia in quanto ha una legislazione bancaria che consente il più assoluto riserbo e riservatezza sia sulla titolarità, sia sulle operazioni svolte. Ovviamente nel caso queste siano nella piena legalità.


    Perché registrare una società offshore?


    Una società offshore è uno degli strumenti principali per la pianificazione fiscale internazionale. Possono anche essere usati per acquistare e detenere immobili, titoli, aerei e navi.

    • Ogni Offschore:

      1. è completamente privata
      2. può essere esentasse su ogni utile o guadagno
      3. non è tenuta a dichiarazioni e bilanci annuali
      4. registrazioni e libri contabili possono essere tenuti ovunque
      5. le assemblee possono essere tenute ovunque
      6. consigli di amministrazione possono essere tenuti ovunque
      7. la stessa persona può essere Azionista e Direttore
      8. massima privacy sull'identità personale
      9. un azionista di IBC è un anonimo detentore di azioni


    • Dove e cosa è Offshore

      L’offshore era un tempo il bastione esclusivo della elite finanziaria. Solo a certi livelli si poteva accedere ai benefici di una corretta strategia. Oggi, i moderati costi e nuove normative hanno fatto sì che ingenti capitali vengano annualmente gestiti offshore da parte di accorti uomini d’affari e professionisti che vogliono salvaguardare privacy e sudati guadagni.

      Le principali caratteristiche sono:


      Un regime di tassazione basso o assente che rende conveniente stabilire in quei Paesi la sede di un’impresa.

      La possibilità dell'emissione di azioni anonime al portatore.

      Ridottissime formalità societarie e contabili.

      Regole favorevoli per l'impianto di servizi finanziari (come per esempio regole minime per ottenere licenze).

      La protezione di brevetti.

      Bassi costi di manodopera.

      Tutela rigorosa del segreto bancario.


    • Domande e risposte frequenti sull’andare Offshore

      D - Quanto costa la costituzione di una società offshore?

      R - Dipende dai paesi e tipi di società, il prezzo va dagli 800 Euro ai 5.000 per società finanziarie.

      D - I programmi offshore, non sono forse il paradiso di ladri, signori della droga e riciclatori di denaro ?

      R - Sì, ma sono anche la casa delle maggiori e più rispettabili finanziarie ed aziende del mondo.

      D - Il settore offshore è pieno di ciarlatani in attesa di approfittare arrecando danni, oppure offre metodi legittimi per ridurre drasticamente carichi fiscali e tasse, mentre si protegge il patrimonio ?

      R - Entrambe le cose. Occorre sapere bene cosa si cerca d’ottenere e studiare le giuste strategie diffidando degli "incantatori".

      D - Andare offshore significa forse essere implicati in evasioni fiscali, frodi od altra attività criminale ?

      R - No, ma potrebbe involontariamente portare a tali attività se non si conoscono le regole e non si agisce con giusta prudenza,affinchè non ci sia un elusione. Eludere ha il significato di evitare, schivare; per elusione fiscale quindi si intende il comportamento volontario di un soggetto passivo di imposta che, sfruttando la complessità del sistema fiscale (nazionale ed internazionale) o eventuali sue lacune normative, riesce a sottrarsi in maniera legale al pagamento delle imposte, totalmente o più spesso parzialmente; è un concetto vicino ma parallelo a quello di evasione fiscale, che invece presuppone l'infrazione delle leggi in materia tributaria.

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    Un paradiso fiscale è uno Stato che grazie a un regime fiscale privilegiato può garantire un prelievo in termini di tasse minore rispetto al paese di origine, o addirittura nullo. La ragione di una scelta del genere è più che altro politica: attirare molto capitale proveniente dai paesi esteri, fornendo in cambio una tassazione estremamente ridotta. Dal punto di vista del contribuente, per riportarci all'originaria definizione statunitense di paradiso fiscale tax haven, è un rifugio dall'alta tassazione sui redditi.

    Tipicamente, nei paradisi fiscali si riscontra un regime di imposizione fiscale molto basso o assente che rende conveniente stabilire in questi Paesi la sede di un'impresa (come ad esempio le società offshore), oppure regole particolarmente rigide sul segreto bancario, che consentono di compiere transazioni coperte. Giova, altresì, ricordare che le regole societarie consentono l'emissione di azioni al portatore, un insieme ridottissimo di formalità societarie e contabili e regole favorevoli per l'impiantazione di servizi finanziari (come per esempio regole minime per ottenere licenze che consentano di operare fondi di investimento).

    • Se vogliamo fare una classificazione dei paradisi fiscali, possiamo distinguere le seguenti categorie:

      Pure Tax Haven: non impone tasse oppure solo una o più di valore nominale e garantisce l'assoluto segreto bancario, non scambiando informazioni con altri stati;

      No Taxation on Foreign Income: è tassato solo il reddito prodotto internamente;

      Low Taxation: modesta tassazione fiscale sul reddito ovunque generato;

      Special Taxation: Paesi dal regime fiscale impositivo paragonabile a quello dei Paesi considerati a tassazione normale, ma che permettono la costituzione di società particolarmente flessibili.

    Negli ultimi anni l'Italia è stata scossa da note vicende di malfunzionamento del sistema finanziario; nomi come Cirio e Parmalat sono ancora ben vivi nella mente dei risparmiatori.E' infatti innegabile sostenere che se Cirio e Parmalat non avessero usufruito dei paradisi fiscali le loro frodi non sarebbero state, con tutta probabilità, né così protratte nel tempo né di così rilevante entità, non sarebbero stati emessi bond (titoli di credito) da collocare per cercare di salvare alcuni finanziatori e il conseguente conflitto di interessi di chi ha gestito tale collocamento sarebbe venuto meno.


    • Home is where money is’ (in poche parole..‘La patria è dove si hanno i soldi’).- Adam Starchild



    Fonte: miste


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    Ultima modifica di Leo il Lun 18 Apr 2011 - 20:26, modificato 1 volta
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    MessaggioOggetto: Black List 2010, la mappa dei paradisi fiscali nel mondo   Ven 24 Dic 2010 - 10:02



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    Elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato c.d.(Black List) aggiornato dal DM 27 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 2010

    A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all’Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

    Il 31 agosto doveva essere la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio. L'adempimento è stato prorogato al 2 novembre sia per l'elenco di luglio che per quello di agosto. L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi. La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.



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      Individuazione degli stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato


      Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

      Alderney (Aurigny);

      Andorra (Principat d'Andorra);

      Anguilla;

      Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

      Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

      Aruba;

      Bahama (Bahamas);

      Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

      Barbados;

      Belize;

      Bermuda;

      Brunei (Negara Brunei Darussalam);

      Cipro (Kypros); (inserito nella White List dal DM 27/7/2010)

      Costa Rica (Republica de Costa Rica);

      Dominica;

      Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);

      Ecuador (Repuplica del Ecuador);

      Filippine (Pilipinas);

      Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

      Gibuti (Djibouti);

      Grenada;

      Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

      Hong Kong (Xianggang);

      Isola di Man (Isle of Man);

      Isole Cayman (The Cayman Islands);

      Isole Cook;

      Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

      Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

      Jersey;

      Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

      Liberia (Republic of Liberia);

      Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

      Macao (Macau);

      Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

      Maldive (Divehi);

      Malta (Republic of Malta);(inserito nella White List dal DM 27/7/2010)

      Maurizio (Republic of Mauritius);

      Monserrat;

      Nauru (Republic of Nauru);

      Niue;

      Oman (Saltanat 'Oman);

      Panama (Republica de Panama');

      Polinesia Francese (Polynesie Francaise);

      Monaco (Principaute' de Monaco);

      San Marino (Repubblica di San Marino);

      Sark (Sercq);

      Seicelle (Republic of Seychelles);

      Singapore (Republic of Singapore);

      Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

      Saint Lucia;

      Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

      Svizzera (Confederazione Svizzera);

      Samoa (Indipendent State of Samoa);

      Taiwan (Chunghua MinKuo);

      Tonga (Pule'anga Tonga);

      Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

      Tuvalu (The Tuvalu Islands);

      Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

      Vanuatu (Republic of Vanuatu).


      Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List

      Art. 1 (Paradisi assoluti)

      Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

      Alderney (Isole del Canale);

      Andorra;

      Anguilla;

      Antille Olandesi;

      Aruba;

      Bahamas;

      Barbados;

      Barbuda;

      Belize;

      Bermuda;

      Brunei;

      Cipro;(inserito nella White List dal DM 27/7/2010)

      Filippine;

      Gibilterra;

      Gibuti (ex Afar e Issas);

      Grenada;

      Guatemala;

      Guernsey (Isole del Cana);

      Hong Kong;

      Isola di Man;

      Isole Cayman;

      Isole Cook;

      Isole Marshall;

      Isole Turks e Caicos;

      Isole Vergini britanniche;

      Isole Vergini statunitensi;

      Jersey (Isole del Canale);

      Kiribati (ex Isole Gilbert);

      Libano;

      Liberia;

      Liechtenstein;

      Macao;

      Maldive;

      Malesia;

      Montserrat;

      Nauru;

      Niue;

      Nuova Caledonia;

      Oman;

      Polinesia francese;

      Saint Kitts e Nevis;

      Salomone;

      Samoa;

      Saint Lucia;

      Saint Vincent e Grenadine;

      Sant'Elena;

      Sark (Isole del Canale);

      Seychelles;

      Singapore;

      Tonga;

      Tuvalu (ex Isole Ellice);

      Vanuatu.


      Art. 2 (Paradisi con esclusioni)

      Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:

      1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

      2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

      3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.


      Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata

      1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:


      1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;


      2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

      3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; (soppresso dal D.M. 27/7/2010)

      4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

      5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

      6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

      7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

      - Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

      9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

      10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;(soppresso dal D.M. 27/7/2010)

      11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

      12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

      13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

      14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

      15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

      DM 23.1.2002 - Paesi nei confronti dei quali si applica il regime di indeducibilità dei costi


      Art. 1 - Paradisi fiscali “assoluti”

      Alderney (Isole del Canale)

      Andorra

      Anguilla

      Antille Olandesi

      Aruba

      Bahamas

      Barbados

      Barbuda

      Belize

      Bermuda

      Brunei

      Cipro

      Filippine

      Gibilterra

      Gibuti (ex Afar e Issas)

      Grenada

      Guatemala

      Guernsey (Isole del Canale)

      Herm (Isole del Canale)

      Hong Kong

      Isola di Man

      Isole Cayman

      Isole Cook

      Isole Marshall

      Isole Turks e Caicos

      Isole Vergini britanniche

      Isole Vergini statunitensi

      Jersey (Isole del Canale)

      Kiribati (ex Isole Gilbert)

      Libano

      Liberia

      Liechtenstein

      Macao

      Maldive

      Malesia

      Montserrat

      Nauru

      Niue

      Nuova Caledonia

      Oman

      Polinesia francese

      Saint Kitts e Nevis

      Salomone

      Samoa

      Saint Lucia

      Saint Vincent e Grenadine

      Sant’Elena

      Sark (Isole del Canale)

      Seychelles

      Tonga

      Tuvalu (ex Isole Ellice)

      Vanuatu.


      Art. 2 - Paradisi fiscali “con esclusioni”

      1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

      2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

      4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

      4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato


      Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata

      1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

      2) Antigua, con riferimento alle International buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

      4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

      5) Dominica, con riferimento alle International companies esercenti l’attività all’estero;

      6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

      7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

      - Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

      10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

      11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;

      12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

      13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

      14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link].



      Fonte: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] - miste




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